Creazione, protezione e valorizzazione dei marchi di impresa
Secondo il codice della proprietà industriale, il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente mediante parole, comprendendo nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o la confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Uno degli obiettivi principali che porta a tutelare il marchio è creare una fidelizzazione tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, in quanto tale segno distintivo consente ai consumatori di associare determinate qualità ad un prodotto e/o servizio semplicemente basandosi sul marchio apposto.
La società si occupa di:
- consulenza e assistenza per la creazione e protezione di marchi di impresa, commercio e servizio;
- deposito di domande di marchio nazionale in qualsiasi stato, nonché marchi comunitari e internazionali;
- consulenza relativa alla novità e possibilità di registrazione di marchi in previsione del loro deposito;
- trasferimento di marchi in Italia e all’estero e predisposizione dei relativi atti;
- consulenza in relazione a problemi di validità o contraffazione;
- consulenza in relazione a conflitti tra marchio e ditta o ragione sociale, insegna, nome geografico, nome a dominio.
Marchi
- un mezzo indispensabile, a livello legale e commerciale, per promuovere i prodotti o i servizi dell’impresa nel mercato,
- il passaporto necessario dell’impresa e dei suoi prodotti nel mercato, soprattutto nella società attuale
- e l’oggetto su cui l’impresa crea la sua immagine
- lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori,
- riflette le qualità del prodotto o servizio offerto
- e li distingue da quello dei concorrenti,
- la forza contrattuale per il produttore,
- il vantaggio concorrenziale per il rivenditore
- ed una garanzia per il consumatore.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché’ siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. In sostanza il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi su cui è destinato ad essere apposto.
I diritti esclusivi di Marchio sono conferiti con la registrazione.
Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di:
- apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;
- di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
- oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
- di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
- di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. Naturalmente alla scadenza il marchio può essere rinnovato per periodi successivi di 10 anni.
A pena di decadenza del marchio, il marchio deve essere oggetto di uso effettivo e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo legittimi motivi. Sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata ma tale da non alterare il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sulle confezioni per le esportazioni.
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
I Regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
La registrazione protegge il marchio nell’intero territorio italiano e nello Stato di San Marino e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano.
La registrazione protegge il marchio in tutti i paesi dell’Unione Europea. La durata è pari a 10 anni, con possibilità di rinnovo per periodi di 10 anni.
La domanda di protezione di un marchio internazionale deve essere basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione nazionale o comunitaria.
Esistono diversi livelli di protezione di un marchio: il titolare può richiedere la protezione in Italia, nel territorio dell’Unione Europea oppure a livello internazionale.