Brevetti Europei: in vigore dal 1 Aprile il nuovo regime di tassazione
E’ entrato in vigore, dal 1° aprile 2024, il nuovo regime di riduzione delle tasse predisposto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) con lo scopo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle entità europee più piccole e con meno esperienza, indipendentemente dalla loro nazionalità o domicilio.
Le riduzioni sono dirette solo a persone fisiche, organizzazioni no profit, università, enti di ricerca pubblici e micro-imprese, queste ultime definite secondo la normativa UE come “imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro”.
Le suddette entità possono beneficiare di una riduzione del 30% in tutte le principali tasse nella procedura di concessione del brevetto (deposito, ricerca, esame designazione, rilascio e annualità per domande pendenti di brevetto europeo), a condizione che abbiano presentato meno di cinque domande di brevetto nei cinque anni precedenti: sono incluse nel calcolo le domande di brevetto europee e le domande di brevetto internazionale PCT che accedono alla fase regionale europea.
La data rilevante è la data di deposito della domanda di brevetto europeo in questione ovvero la data di ingresso nella fase europea della domanda Euro-PCT in questione. La data rilevante di una domanda divisionale sarà la data di ricevimento di tale domanda.
In ogni caso, analogamente a quanto accade per le riduzioni già esistenti, i richiedenti dovranno depositare una dichiarazione all’EPO per comprovare il diritto alla riduzione, prima del pagamento della tassa in questione, e solo per pagamenti effettuati a partire dal 1° aprile 2024.
Nel caso in cui la domanda di brevetto abbia più di un richiedente, la riduzione del 30% potrà essere richiesta solo se tutti i titolari rispettano i criteri di eleggibilità.
Qualsiasi cambiamento nello status di un’entità che ha richiesto una riduzione delle tariffe deve essere notificato. Se durante la procedura di domanda lo status del richiedente cambia in modo tale da non essere più qualificato come uno dei soggetti sopra elencati, ad esempio a causa della crescita della microimpresa al di fuori dei limiti della definizione di cui sopra, l’EPO deve essere informato del cambiamento e le tasse da pagare successivamente non potranno più beneficiare delle riduzioni.
Inoltre, se una domanda di brevetto viene trasferita o ceduta, la riduzione della tassa continuerà ad applicarsi solo se il nuovo richiedente soddisfa anch’esso i criteri di ammissibilità. Il nuovo richiedente dovrà presentare una nuova dichiarazione di diritto di riduzione della tassa.
Non verranno applicate riduzioni qualora il richiedente non presenti la relativa dichiarazione al momento del pagamento. Il richiedente può sempre presentare la dichiarazione mancante in un secondo momento. Le riduzioni, tuttavia, si applicheranno solo alle tasse pagate dopo la data di deposito della dichiarazione.
E’ interessante infine notare che i vari schemi di riduzione delle tasse offerti dall’EPO possono essere combinati tra loro. Pertanto, chi soddisfa i requisiti sia per il nuovo regime di riduzione, che per quello preesistente può ottenere riduzioni di alcune tasse EPO fino a circa il 50%.
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